conferimenti di beni o aziende a
favore dei centri di assistenza fiscale
art.
8, L. 21.11.2000, n. 342
Nelle
operazioni di conferimento di beni e di aziende a favore di C.A.F. residenti il
valore di realizzo (elemento in relazione al quale viene determinata
l’eventuale plusvalenza da assoggettare a tassazione) è pari a quello
attribuito alla partecipazione ricevuta in cambio del conferimento stesso
ovvero, se superiore, a quello attribuito all’oggetto del conferimento nelle
scritture contabili della società conferitaria (C.A.F.); le plusvalenze
realizzate possono essere assoggettate ad un’imposta sostitutiva del 19%; la
norma non specifica modalità e tempi di versamento di tale imposta; l’uso della
locuzione "possono essere assoggettate" induce a ritenere che si
tratta di regime opzionale.
La stessa
imposta sostitutiva è applicabile alle plusvalenze derivanti da cessioni (la
norma non reca alcuna ulteriore qualificazione) di beni, aziende e rami di
aziende effettuate in favore di C.A.F. residenti da parte società (non si
distingue tra società di persone e di capitali) di servizi (resta da
stabilire cosa si intenda per "società di servizi") il cui
capitale sia posseduto, per la maggioranza, dai soggetti che, a norma dell’art.
32, D.Lgs. n. 241/1997, aggiunto dal successivo D.Lgs. 490/1998, possono dare
luogo alla costituzione di C.A.F..
Stante il
rinvio all’art. 25, L. 146/1998, la cessione è assoggettata alle imposte di
registro, ipotecaria e catastali in misura fissa (l’INVIM era ridotta alla
metà, salva la possibilità, per tale ultima imposta, di richiedere
l’applicazione dell’imposta sostitutiva in misura pari allo 0,50% del valore
complessivo degli immobili ceduti alla data del 12.12.1992).